Via libera al credito d'imposta Transizione 5.0

4 marzo 2024
L’articolo 38, D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR), pubblicato in G.U. 52 del 2.3.2024, delinea un nuovo, complesso e potenziato, credito d’imposta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, nell’ambito di progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici, in accordo con l’investimento 15 della Missione 7 “REPowerEU” a cui sono destinati 6,3 miliardi di euro.

Il piano "Transizione 5.0" può essere definito come l’evoluzione green del Piano 4.0. L'incentivo è rivolto a investimenti in assets digitali nuovi a condizione che, tramite gli stessi, si ottenga complessivamente una riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva, localizzata in Italia, o di processo interessato. Si crea, dunque, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel territorio dello Stato, un doppio binario che preclude, per uno stesso investimento, la possibilità di cumulo tra 4.0 e 5.0:

- Transizione digitale 4.0, agevolabile col consolidato credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1057-bis e ss., L. 178/2020, in vigore per investimenti effettuati dall’1.1.2023 al 31.12.2025, ovvero 30.6.2026 con valida prenotazione entro il 31.12.2025;
- Transizione digitale ed energetica 5.0, agevolabile col nuovo credito d’imposta di cui all’articolo 38, D.L. 19/2024.

Il presupposto dell’agevolazione è il raggiungimento, tramite investimenti in beni 4.0, di uno dei seguenti obiettivi di efficientamento energetico, misurati “rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico” (per le start up invece il decreto attuativo dovrà definire i criteri per la definizione di uno “scenario controfattuale”):

- a livello di struttura produttiva, risparmio energetico di almeno il 3%;
- a livello di processo, risparmio energetico di almeno il 5%.


Nell’ambito degli investimenti agevolabili che compongono il progetto di innovazione possiamo distinguere:

- investimenti trainanti in assets digitali 4.0, tramite i quali si consegua la riduzione dei consumi energetici;
- investimenti trainati in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia per autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (c.d. FER);
- investimenti trainati in formazione del personale, entro determinati limiti.


Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabilite con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.


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