Nuove regole per il credito R&S dalla Legge di Bilancio 2019

15 febbraio 2019

Le novità attengono principalmente le tipologie di investimenti ammissibili, la misura dell'aliquota di calcolo, la data da cui è possibile utilizzare il credito di imposta, il relativo limite annuale, gli adempimenti documentali relativi alla certificazione contabile e alla relazione tecnica.

Le modifiche introdotte in materia di credito di imposta in R&S, pur mantenendo inalterato l’approccio incrementale al calcolo del credito, intervengono sulla misura dell'aliquota di calcolo, che non risulta più essere del 50% per qualsiasi tipo di investimento sostenuto, ma, dal 1.1.2019, è stata differenziata per tipologia di spesa sostenuta, al fine di limitare la percentuale più elevata (50%) alle seguenti fattispecie:

Per le altre tipologie di spesa si applica, con decorrenza dal 1.1.2019, l'aliquota di calcolo del 25%.

Viene inoltre dimezzato, sempre con decorrenza dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2018, il limite massimo di credito annuale spettante a ciascun beneficiario, dagli attuali euro 20 milioni a euro 10 milioni.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del credito d’imposta la Legge di Bilancio 2019 stabilisce, con decorrenza retroattiva al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, che l'utilizzo è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.
La certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 D. Lgs. 39/2010, deve attestare:

Non è previsto nel testo di Legge l’esonero per le imprese con bilancio certificato.
Con la circolare direttoriale n.38584 del 15.2.2019, il Mise ha chiarito  che, in sede di rilascio della certificazione contabile, non è richiesta al certificatore alcuna valutazione di carattere tecnico sull’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di R&S svolte dall’impresa. La certificazione attiene dunque esclusivamente l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, esulando da qualsiasi valutazione di ammissibilità dei progetti.
Questo significa che la prova per dimostrare che le spese sostenute dall'impresa attengano effettivamente ad attività di R&S, rimane in carico al legale rappresentante della società e non al revisore.

In materia di adempimenti documentali ai fini dei controlli successivi è prevista un’importante novità con decorrenza retroattiva al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018: la redazione e conservazione di una “relazione tecnica”, documento che deve evidenziare finalità, contenuti e risultati dei progetti o sotto progetti di R&S.
La “relazione tecnica” relativa a R&S svolta internamente all’impresa deve essere predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante; la “relazione tecnica” relativa a R&S svolta esternamente all’impresa deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario che esegue l’attività.

La legge di bilancio 2019 interviene infine, con una norma interpretativa, dispondendo che il credito di imposta R&S spetta anche alle imprese e alle stabili organizzazioni che svolgono ricerca in Italia su commessa estera (UE o SEE), esclusivamente per le attività svolte direttamente in laboratori o strutture situate nel territorio dello Stato.



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