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Riduzione del canone di locazione esente da registro e bollo
20 ottobre 2014
L'art. 19 del D.L. nr. 133/2014 prevede che gli accordi di riduzione del canone di locazione possano avvenire in esenzione da imposta di registro e di bollo, a partire dal 13 settembre 2014, invece di scontare l'imposta di registro di euro 67 e l'imposta di bollo di euro 16. Tale novità normativa rientra tra le misure a favore del settore immobiliare, in crisi da anni, rendendo più conveniente la riduzione dei canoni di locazione immobiliare, operazione sempre più frequente nell'attuale panorama di crisi.
Le condizioni necessarie per poter fruire di tale regime di esenzione da imposte sono:
a) che l'accordo di riduzione del canone si riferisca ad un contratto di locazione ancora in essere (anche se può essere relativo ad un periodo limitato di tempo);
b) che la riduzione del canone costituisca l'unica variazione apportata all'originario contratto di locazione.