Le modifiche alle "Black List" italiane

11 maggio 2015
Pubblicati sulla G.U. del 11.5.2015, i D.M. 30.3.2015 e 27.4.2015. Il primo D.M. modifica  il decreto 21 novembre 2001, eliminando dalla black list “CFC” Filippine, Malaysia e Singapore. Con l’abrogazione dell’art. 3 del DM 21 novembre 2001, vengono inoltre eliminati dalla black list gli Stati per i quali le disposizioni CFC si sono potute applicare finora limitatamente a particolari soggetti o attività: tra gli altri, si segnalano  Costarica, Dominica, Mauritius, Panama, Svizzera e Uruguay.
Il DM 27 aprile 2015, attuativo dei principi contenuti nell’art. 1 comma 678 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), secondo cui l’individuazione di tali Stati o territori è effettuata avendo riguardo solo al criterio dell’assenza di un adeguato sistema di scambio di informazioni ai fini fiscali con l’Italia, sostituisce il DM 23 gennaio 2002. Questo provvedimento mantiene la suddivisione, presente anche nella black list del DM 23 gennaio 2002, tra paradisi fiscali “puri”, paradisi fiscali con eccezioni e paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie. Per quanto riguarda i “paradisi fiscali puri”, con riferimento ai quali continueranno a essere sempre in vigore le limitazioni alla deducibilità dei costi e gli obblighi di indicazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi, vengono esclusi dalla black list Stati come la Malaysia e le Filippine, mentre vi resta Hong Kong.
Rimangono invece tra i paradisi fiscali “con eccezioni” il Bahrein e Monaco (quest’ultimo con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato), mentre sono espunti dalla black list gli Emirati Arabi e Singapore.
Dalla lista dei paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie il nuovo decreto elimina, rispetto all’art. 3 del DM 23 gennaio 2002, solo la Costarica e le isole Mauritius.
Per gli altri Stati menzionati nell’art. 3, invece, le limitazioni alla deducibilità dei costi e gli obblighi di indicazione separata in dichiarazione rimarranno in vita solo per i rapporti con le società specificamente individuate. Quindi, ad esempio, per i rapporti con la Svizzera, le segnalazioni riguarderanno i soli costi derivanti da rapporti con le società non soggette alle imposte municipali o cantonali.

 


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