Credito imposta R&S per sviluppo software

9 febbraio 2018
Il Ministero dello sviluppo Economico afferma che l’individuazione delle attività ammissibili previste dall’art. 3 del DL 145/2013 ricalca le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale contenute nella Comunicazione CE 2014/C 198/01. Tali definizioni, secondo il MISE, sono a loro volta mutuate, nella sostanza, da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. “Manuale di Frascati”.

Con specifico riferimento alle attività di sviluppo di software, dalle indicazioni contenute nel citato Manuale emerge che le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale.
Affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Pertanto, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. L’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.
Il Manuale contiene poi alcuni esempi volti ad illustrare il concetto di R&S nell’ambito delle attività di sviluppo di software. Vengono menzionate le seguenti fattispecie: lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione; la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali; gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete; la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche; la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

Per le attività di tipo ricorrente o di routine connesse al software, ma non classificabili come R&S, vengono menzionati, tra gli altri: i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi; le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software; lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti; la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base; l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.

Tali precisazioni, osserva il MISE, trovano riscontro nella disciplina agevolativa, che considera ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, escludendo invece dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che si sostanzino in modifiche non significative dei prodotti o dei processi esistenti. Ciò in coerenza con le finalità del credito d’imposta R&S, la cui applicazione non comprende automaticamente tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un’impresa, ma soltanto le attività (sia svolte direttamente all’interno dell’impresa, sia commissionate a terzi) ricollegabili a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e che quindi presentino, quale che sia il settore di appartenenza e il prodotto o processo oggetto d’innovazione, un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili.


Allegati

Torna alla lista