Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.
In particolare, le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo settore. La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:
L'ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.