Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse: la strumentalità e la secondarietà.
Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente del Terzo settore. Si ha attività strumentale rispetto a quella di interesse generale quando “indipendentemente dal loro oggetto sono esercitate dall’ente del Terzo settore per la realizzazione in via esclusiva” delle finalità perseguite dall’ente medesimo.
Ne deriva, pertanto, che detto carattere di strumentalità ricorre indipendentemente dall’oggetto dell’attività svolta; quindi non è conseguenza del tipo di bene o servizio prodotto o scambiato ma della loro finalizzazione a supportare, sostenere, promuovere o agevolare le finalità di interesse generale perseguite dall’ente di terzo settore.
La secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:
L'ente del Terzo settore può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.