Importanti modifiche alla disciplina degli ETS

22 luglio 2024
Con la L. 104/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024 e in vigore dal 3 agosto 2024), vengono apportate significative modifiche all’impianto normativo recato sia dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sia dal D.Lgs. 112/2017, provvedimento quest’ultimo che reca la disciplina dell’ente di Terzo settore commerciale per definizione, l’impresa sociale.

Il provvedimento, rubricato “Disposizioni in materia di politiche sociale e di enti del terzo settore”, si compone di 8 articoli e introduce modifiche anche ad altre disposizioni normative, tra le quali il codice civile, ma sempre con riguardo a tematiche di carattere sociale.
In sintesi le novità sono le seguenti.

Modifiche al Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017 o CTS)

Attività diverse e sponsorizzazioni (modifica art. 6 comma 1 del CTS)
Viene introdotto un periodo aggiuntivo alla fine dell’art. 6 Cts dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche e volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore (Ets) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. In particolare, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Imprese sociali: acquisto della personalità giuridica (modifica articolo 11 comma 3 del CTS)
Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese è efficace ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ex articolo 22, CTS. 
Riguardo le fondazioni rientranti nel suddetto ambito, è previsto che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

Semplificazioni bilancio ETS di piccola dimensione (modifica articolo 13 del CTS)
Viene innalzato da 220.000 a 300.000 euro il limite entro il quale gli Ets possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, in luogo del bilancio per competenza.
Per gli Ets con entrate non superiori a 60.000 euro è possibile predisporre il rendiconto per cassa con indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
Viene prevista per gli Ets aventi natura commerciale, diversi dalle imprese sociali, la possibilità di redigere il bilancio secondo gli schemi obbligatori previsti per gli Ets in luogo degli schemi obbligatori previsti dal codice civile.

Svolgimento assemblee online (modifica art. 24 comma 4 del CTS)
È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, dell’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Innalzamento limiti per l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo (modifica articolo 30 comma 2)
Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l’obbligo di nominare l’organo di controllo:

- da 110.000 a 150.000 euro per il totale dell’attivo;
- da 220.000 a 300.000 euro per il totale delle entrate;
- da 5 a 7 unità per i dipendenti occupati in media.
 
Devono essere superati almeno due limiti per due esercizi consecutivi.

Innalzamento limiti per l'obbligo di Revisione legale dei conti (modifica articolo 31 comma 1)
Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l’obbligo di revisione legale dei conti:

- da 1.100.000 a 1.500.000 euro per il totale dell’attivo;
- da 2.200.000 a 3.000.000 di euro per il totale delle entrate;
- da 12 a 20 unità per i dipendenti occupati in media.

Devono essere superati almeno due limiti per due esercizi consecutivi.

Rapporti di lavoro nelle associazioni di promozione sociale (modifica art. 36 del CTS)
Per le associazioni di promozione sociale viene incrementata da 5 a 20 la percentuale del numero di associati che definisce il numero delle risorse dipendenti o di lavoro autonomo che l’Aps può assumere, precisando tuttavia che deve restare ferma la prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o aderenti prevista dall’articolo 35, comma 1. 

Reti associative (modifica art. 41 del CTS)
È previsto che, nel caso in cui successivamente all’iscrizione delle reti associative al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative (100), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro stesso.

Presentazione domanda iscrizione al RUNTS da parte di un delegato (modifica articolo 47 comma 1 del CTS)
Viene previsto che la domanda di iscrizione nel Runts possa essere fatta anche da un delegato del rappresentante legale dell’ente o della rete associativa a cui l’ente aderisca.

Termini di deposito al RUNTS del bilancio (modifica articolo 48 commi 3 e 4 del CTS)
Viene sostituto il termine del 30 giugno per il deposito dei bilanci nel Runts ora stabilendo un nuovo termine di 180 giorni, con un nuovo termine di 60 giorni dall’approvazione del bilancio per gli Ets aventi natura commerciale.
Per il caso del mancato o incompleto deposito di atti il termine di 180 giorni previsto per la diffida ad adempiere da parte degli uffici Runts viene ora modificato in un termine non inferiore a 30 giorni.

Iscrizione al RUNTS per associazioni fra militari in congedo e dei pensionati (modifica articolo 89 del CTS)
Viene introdotta la possibilità di iscriversi al Runts per le associazioni fra militari in congedo e dei pensionati iscritte all’albo di cui al D.P.R. 90/2010 (Testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), venendo altresì fornita una specifica definizione di strumentalità ai fini della individuazione delle attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS.

Norme transitorie e Onlus (modifica articolo 101 del CTS)
Vengono aggiunte ulteriori fattispecie alla disposizione che prevede – per le Onlus – che l’iscrizione nel Runts non integra ipotesi di scioglimento dell’ente. In particolare, non subiscono le conseguenze negative derivanti dalla perdita della qualifica di Onlus i trust dotati di tale qualifica nonché le Onlus che in quanto soggette a direzione e coordinamento di enti pubblici non possono assumere la qualifica di Ets.
 
Modifiche alla disciplina dell'impresa sociale (D. Lgs 112/2017)

Destinazione utili imprese sociali (modifica articolo 16 D.Lgs. 112/2017)
È disposta la modifica dell’art.16, comma 1 dlgs n. 112/2017 fissando al 3% (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.
 
Modifiche al Testo Unico imposta sulle successioni e donazioni (D. Lgs. 346/1990)
 
Esonero della responsabilità solidale in materia di successioni e donazioni (modifica art. 36 dlgs n. 346/1990)
Vengono esclusi dalla responsabilità solidale gli Ets beneficiari di trasferimenti ereditari laddove esonerati dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 346/1990 e dell’articolo 82, comma 2, CTS.

Modifiche alle disposizioni del Codice Civile

Dispensa oneri successori (art. 705 del codice civile)
Viene modificato l’art. 705 del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all’eredità.
La possibilità di deroga viene posta, in particolare, con riferimento all’ipotesi in cui siano chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed Ets ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.
 
 


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