Detassati capital gain su start up e PMI innovative

25 maggio 2021

L’art. 14 del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia su partecipazioni qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti:
- dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 comma 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
- dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR.
In questi casi, quindi, non si applica l’imposta sostitutiva del 26% ex art. 5 comma 2 del DLgs. 461/97 sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

Al comma 3 dell’art. 14 del DL 73/2021, viene prevista anche l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, tali plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Si tratta di un’agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

Tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa del decreto “Sostegni-bis”, l’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.
Si segnala, infine, che l’efficacia delle novità introdotte dall’art. 14 del DL 73/2021 in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.



Torna alla lista