Il D.M. 28 dicembre 2020 dà attuazione alla norma del DL "Rilancio" (art. 38 comma 7 del DL 34/2020), che ha introdotto una detrazione del 50% per le persone fisiche che investono, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di start up e Pmi innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese «al momento dell’investimento». Per investimento indiretto, si intende quello effettuato attraverso Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio), fondi comuni che operino prevalentemente con start up o Pmi innovative. Sono, invece, forme di investimento diretto i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote. Stesso discorso anche per la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.
Il bonus fiscale del 50% è soggetto però a dei tetti che limitano lo sconto. L’investimento in start up innovative infatti, non può superare i 100mila euro per periodo di imposta (50mila euro di detrazione), e la detrazione del 50% è alternativa a quella "ordinaria" del 30%. Quello in Pmi innovative non può andare oltre i 300mila euro (150mila euro di detrazione). Superata quella soglia però, la detrazione scende al 30 per cento, ma solo per la quota eccedente, rientrando nella previsione normativa di cui all'articolo 29 del Dl 179/2012, differenetemente da quanto prevsito per le start-up innovative.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.
Esiste un meccanismo di recupero, quando la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda. Infatti l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino ad un massimo di tre anni.
Per attivare il meccanismo è necessario utilizzare la piattaforma informatica, predisposta dal Mise. Prima dell’effettuazione materiale dell’investimento, l’impresa beneficiaria dovrà presentare un’istanza online che contenga i dati dell’investitore, dell’impresa e, nel caso, dell’Oicr, oltre all’ammontare della detrazione. In questo modo, sarà possibile anche effettuare la verifica sul rispetto delle soglie del «de minimis»: l’ammontare di aiuti totali concessi ad una start up o Pmi innovativa non potrà, cioè, superare i 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Per quanto concerne gli investimenti del 2020, e quindi effettuati prima della pubblicazione del DM 28.12.2020, l’impresa beneficiaria potrà presentare la sua istanza anche dopo l’investimento. Per farlo, è stata aperta una finestra speciale, tra il primo marzo e il 30 aprile del 2021.