Novità per Start-Up Innovative e Pmi Innovative
8 novembre 2024
La L. 162/2024, introduce diverse novitàin materia di Start-Up innovative e Pmi Innvative. In particolare l'articolo 2 della legge, interviene sugli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative e PMI innovative, con particolare riferimento alla detrazione IRPEF in regime “de minimis”. Per gli investimenti in start-up e Pmi innovative - come definite dagli articoli 25, comma 2, del Dl 179/2012 e 4 del Dl 3/2015 - effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr, la nuova normativa introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull’investimento anche in caso di “incapienza”, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore. In questi casi, per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2024, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione mediante F24.
Una ulteriore novità è rappresentata dalla modifica in più punti dell’articolo 14 del Dl 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis), che ha esentato da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese innovative. Nella formulazione ante modifiche, l’esenzione fiscale delle plusvalenze era legata agli investimenti nel capitale delle start up innovative di cui agli articoli 29 (con detrazione al 30%) e 29- bis (investimenti in regime de minimis, con detrazione al 50%) del Dl 179/2012. L'articolo 4 della Legge 261 elimina dal perimetro dell’esenzione gli investimenti in de minimis. Rimangono pertanto agevolati soltanto gli investimenti che godono della detrazione (o deduzione) del 30%. Si modifica, inoltre, la disciplina che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Pmi innovative. Condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino da partecipazioni acquisite dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Si aggiunge però un ulteriore tassello per godere dell’esenzione: le Pmi innovative devono soddisfare almeno una delle condizioni previste dall’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento UE 651/2014, cosiddetto General bloc exemption regulation (ad esempio, imprese che non hanno mai operato in alcun mercato o che necessitano di un investimento iniziale superiore ad una certa percentuale del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni).