Recepimento della rendicontazione societaria di sostenibilità
12 giugno 2024
Il Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2024 ha varato il Decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva (UE) CSRD. Il Decreto integra le norme di rendicontazione di sostenibilità societaria per gli aspetti ambientali, sociali e governance (ESG), a favore della trasparenza, accludendo l’informativa di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria ai sensi del 2° comma dell’articolo 2428 Codice civile.
Con la Direttiva (UE) 2022/2464, (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016. Rispetto alla precedente direttiva, la CSRD presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all’impresa stessa o al suo gruppo, ma anche alla catena del valore, a monte e a valle, con le criticità e complessità ad essa collegate.
Con riferimento alla collocazione, con la CSRD, la Dichiarazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente identificata. Ne deriva che l’adozione e la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità avverranno secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e pubblicazione dei documenti patrimoniali-economico-finanziari dell’impresa, con il coinvolgimento degli organi sociali dell’impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni.
Le norme approvate, estendono gradualmente gli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità. A regime si applicheranno a tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché alle piccole e medie imprese (purché abbiano emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e ad esclusione delle microimprese) e alle imprese di Paesi terzi, al ricorrere di determinati requisiti. L’obiettivo è migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sugli impatti ambientali, sociali e di governance (Esg) delle attività aziendali.
La CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione – compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità - nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell’Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l’accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l’impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet.
L’impresa rendiconta gli impatti e i rischi, reali e potenziali, che produce sugli aspetti ESG, e gli impatti, rischi e opportunità, reali e potenziali che subisce dagli aspetti ESG, connessi alla propria attività, prodotti o servizi, e alle relazioni commerciali della catena del valore a monte e a valle.
Il processo di rendicontazione deve, inoltre, garantire la conformità ai principi di rendicontazione ESRS (obbligo di conformità). Sotto questo profilo gli ESRS LSME (ovvero lo standard proposto per le Listed Small and Medium Enterprise) prevedono un approccio graduale e semplificativo in applicazione del principio “value cap chain”, e l’ESRS VSME (standard volontario per le non listed Small and Medium Enterprise) individua i contenuti che supporteranno le PMI e microimprese a rispondere alla richiesta d’informativa delle imprese obbligate e delle banche.