In vigore la riforma del Terzo settore

3 agosto 2017
Con la pubblicazione dei decreti delegati alcune disposizioni entrano già in vigore, mentre per altre (la maggior parte) sarà necessario attendere gli ulteriori provvedimenti applicativi. Si riepilogano in sintesi i contenuti dei citati decreti (tranne quelle di minor rilievo pratico sul servizio civile universale) in attesa degli ulteriori tasselli che andranno a completare definitivamente la riforma.
 
Nuovo codice del Terzo settore
Con il D.Lgs. 117/2017, composto da 104 articoli, viene per la prima volta fornita una definizione legale del concetto di terzo settore, individuando con una certa precisione le caratteristiche dei soggetti che ne faranno parte. Viene istituito dal decreto un nuovo “Registro unico nazionale del Terzo settore” con l’obbiettivo di riordinare tutti i soggetti appartenenti al Terzo settore (i cosiddetti ETS) su un’unica piattaforma nazionale che farà capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’appartenenza al citato Registro sarà condizione imprescindibile per poter accedere alle agevolazioni, soprattutto di natura fiscale e a fronte delle quali sono previste specifiche attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo. Oltre agli incentivi fiscali, infine, sono numerose le risorse messe a disposizione dei soggetti appartenenti al Terzo Settore: dalla nascita di un Fondo progetti innovativi, allo sviluppo del Social bonus e dei Titoli di solidarietà.
 
La nuova Impresa Sociale
Dopo l'emanazione del precedente D.Lgs. 155/2006, ora abrogato dall’articolo 19 del D.Lgs. 112/2017, viene rimodulata e innovata la disciplina dell’impresa sociale, con l’obiettivo di attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel perseguimento di finalità di interesse generale, è associabile, sotto il profilo organizzativo, a quella di un’impresa con i limiti derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Con il nuovo decreto vengono ampliati i campi di attività delle imprese sociali, che ora potranno spaziare da settori come il commercio equo-solidale, l’alloggio sociale, il microcredito, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale. Di rilevante significato l’apertura alla partecipazione da parte sia di soggetti appartenenti al terzo settore che da soggetti profit, imprese o amministrazioni pubbliche, seppure in forma limitata e senza svolgere funzioni di controllo, nonché la possibilità, seppur parziale, di redistribuzione degli utili. Tale forma societaria prevede, infine, una misura di incentivo consistente in una detrazione o deduzione pari al 30% delle somme investite nell’impresa sociale.
 
Assegnazione del cinque per mille
Con il D.Lgs. 111/2017 si fa più ampia – rispetto al passato - la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al cinque per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano invece invariati i settori di destinazione del beneficio: finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina contenuta nel nuovo provvedimento.


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