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Operativi i finanziamenti agevolati della "Sabatini-Bis"
11 febbraio 2014
I finanziamenti agevolati e i contributi previsti per le PMI dall’art. 2 del DL 69/2013 convertito (“Sabatini-bis”) diventano operativi. Il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti pubblicato la circolare 10 febbraio 2014 n. 4567 (allegata alla presente), contenente termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei benefici.
La domanda per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi va compilata dall’impresa in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9 del 31.3.2014, solo attraverso l’invio a mezzo PEC.
Le agevolazioni riconosciute con al c.d. “Sabatini-bis” sono le seguenti:
- costituzione presso la Cassa Depositi e Prestiti di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31.12.2016, finanziamenti (compresi leasing) di importo compreso tra 20.000,00 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e le spese relative a “terreni e fabbricati”.
- concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui predetti finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati; il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
- possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario sopra menzionato, con priorità di accesso.
Ulteriori requisiti relativi agli investimenti:
- Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
- Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al regolamento 1857/2006, che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
- In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, anche se la variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso.
- L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.
- Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati.
- I beni oggetto dell’investimento non possono essere alienati o distratti dall’uso produttivo nei 3 anni successivi alla data di completamento dell’investimento.
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