Decreto di attuazione della "Nuova Sabatini"

24 gennaio 2014

L’agevolazione meglio conosciuta come Legge Sabatini, consiste nell’erogazione, da parte dello Stato, di un contributo in conto esercizio, determinato in ragione dell’ammontare complessivo degli interessi, al tasso di interesse del 2,75%, calcolati in via convenzionale su di un finanziamento di pari importo a quello realmente richiesto e concesso e di durata quinquennale. Per usufruire del beneficio si rende necessaria l’accensione di un finanziamento della durata massima di 5 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Il finanziamento deve essere concesso per un importo minimo di euro 20.000 e massimo di 2 milioni, anche frazionati in più interventi, e può essere acceso anche a copertura integrale dell’investimento. Come precisato nell’articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale, l’erogazione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi di cui all’articolo 2, comma 100, lett.a) della Legge n.662/1996, alla misura massima dell’80%.
Il finanziamento deve essere utilizzato per l’acquisto o l’acquisizione, nell’ipotesi di operazione a mezzo di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, classificabili tra le immobilizzazioni e destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare su tutto il territorio nazionale.
La domanda, ai sensi dell’articolo 8, deve essere presentata, congiuntamente a quella di finanziamento, presso una banca o l’intermediario finanziario.
Gli investimenti agevolabili devono essere attivati successivamente alla data di presentazione di cui sopra e l’avvio dell’investimento decorre dalla data del primo titolo di spesa ammissibile e deve concludersi entro il periodo di preammortamento o, nell’ipotesi di leasing finanziario di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla stipula del finanziamento.
Possono beneficiare dell’agevolazione le Pmi, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che alla data di presentazione della relativa domanda:


 



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