Il nuovo credito di imposta Ricerca e Sviluppo

30 dicembre 2019

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 200, L. 160/2019) ha completamente rivisto il credito d'imposta in ricerca e sviluppo, che ora si caratterizza sia per l'estensione dell'incentivo ad altre attività innovative diverse dalla R&S, sia per una sostanziale modifica della modalità di quantificazione del credito e dell’individuazione delle spese ammissibili.

Nel nuovo quadro normativo si delinea un unico credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica e altre attività innovative, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti tre categorie di attività ammissibili:

  1. R&S, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell’articolo 3 D.L. 145/2013.
  2. Innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
  3. Design e ideazione estetica, limitatamente ai settori del Made in Italy (tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica).
Per quanto concerne la quantificazione del credito d’imposta, la riforma ha segnato l’evoluzione da un metodo di calcolo c.d. "incrementale", che agevolava la spesa differenziale in investimenti ammissibili rispetto alla spesa media del triennio 2012-2014, ad un metodo c.d. "volumetrico", che premia le spese rientranti nelle nuove categorie di investimenti ammissibili in valore assoluto, a nulla rilevando gli investimenti effettuati dall’impresa nel passato.

Il credito di imposta rivisto dalla legge di bilancio 2020 è riconosciuto in misura pari al:
L’agevolazione è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap.
 


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