Il Decreto ministeriale del 26.5.2020 emanato in attuazione della nuova normativa in materia di credito di imposta R&S, fornisce le definizioni delle varie attività di ricerca e sviluppo stabilite dalla normativa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
In particolare il DM individua i seguenti criteri per la corretta applicazione e definizione di:
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ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE (articolo 2). Assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa, salvo che le informazioni non siano disponibili e accessibili per l’impresa;
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innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE (articolo 3);
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innovazione digitale 4.0 (articolo 5, comma 1 del DM): vi rientrano i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore;
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transizione ecologica (articolo 5, comma 2 del DM): si considerano i lavori svolti nell’ambito di processi relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020;
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design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. L’articolo 4 del DM individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti
Il provvedimento contiene inoltre disposizioni relative alle spese ammissibili e alla relativa documentazione contabile.
Le spese ammissibili per la determinazione del
credito di imposta R&S devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 6 del Dm). Inoltre, l’articolo 6 del Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori.
Le imprese beneficiarie del credito dovranno predisporre una
Relazione Tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.