I chiarimenti sulle nuove rendite nel caso di "imbullonati"



La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) è intervenuta sulle modalità tecniche per la determinazione della rendita dei fabbricati industriali: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta:

L’esclusione di tali elementi dal calcolo della rendita catastale ovviamente porterà ad una riduzione delle rendita stessa di tali fabbricati e, di conseguenza, anche una conseguente riduzione del prelievo Imu e Tasi, gravante su di essi.

Sul tema l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E/2016 offrendo indicazioni per gestire i nuovi accatastamenti. Di seguito riepiloghiamo i chiarimenti forniti.

 

Si consiglia la gentile clientela interessata dalla previsione di contattare quanto prima il proprio tecnico di fiducia per valutare la possibilità di procedere alla revisione della rendita catastale dei propri immobili.

Una revisione al ribasso della rendita permetterà, infatti, di ridurre il carico Imu e Tasi su detti immobili.

 

I chiarimenti della circolare n. 2/E/2016

Nel citato documento di prassi l’Agenzia fornisce, a titolo esemplificativo, alcune indicazioni relative a specifiche fattispecie, di particolare rilevo sia sotto il profilo economico che per diffusione sul territorio nazionale, utili per valutare quando sia possibile procedere alla revisione della rendita catastale:

 

Tale previsione non riguarda, però, solo i nuovi accatastamenti (ossia i fabbricati di nuova costruzione o sui quali vengono eseguiti interventi); vi è, infatti, la possibilità di rettificare entro il prossimo 15 giugno le rendite oggi vigenti, con efficacia dal 1 gennaio scorso (quindi la riduzione della rendita impatterà sull’integrale imposta di pertinenza del periodo d’imposta 2016).

In caso di revisione della rendita sarà annotato in visura il fatto che la riduzione non è relativa ad alcun intervento edilizio, ma al contrario è stata apportata al solo fine di escludere macchinari e impianti prima inclusi: “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’articolo 1, comma 22, L. 208/2015”. Tale causale è riportata in visura a seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento.

Nella circolare in commento viene precisato che la rendita retroagisce al 1 gennaio 2016 laddove le variazioni catastali siano presentate entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine.

Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati

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